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Legge di Bilancio 2022

Circolare n.04/2022


E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021 la Legge di Bilancio per l’anno 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021. Novità importanti in materia di lavoro, famiglie e imprese.


Riassumiamo le più importanti:

  1. Nuove aliquote Irpef e modalità di calcolo delle detrazioni fiscali;

  2. Novità IRAP;

  3. Semplificazioni in materia di “Patent Box”;

  4. Abrogazione del Decreto Legge n. 157 del 11 novembre 2021;

  5. Crediti di imposta;

  6. Esoneri e sgravi contributivi per promuovere l’occupazione stabile e misure sperimentali;

  7. Riforma degli ammortizzatori sociali;

  8. Misure volte a promuovere la responsabilità sociale delle imprese e il dialogo nella gestione delle crisi industriali;

  9. Tirocini extracurriculari;

  10. Reddito di cittadinanza e LEPS per la non autosufficienza;

  11. Ape Sociale.


Relativamente ad altre novità (quali, a titolo di esempio: credito di imposta per gli impianti a fonti rinnovabili, di compostaggio, contributi a favore dei produttori di vino DOP, IGP e biologico, Fondo pratiche sostenibili, Superbonus per il settore edile, Bonus facciate e altre detrazioni edilizie, interventi in ottica di rigenerazione urbana, cartelle esattoriali, proroga credito di imposta beni strumentali, modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione e riallineamento, proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di IVA, Imu ridotta per i non residenti titolari di pensione e molto altro), si rimanda al testo della Legge per quanto non espressamente indicato nella presente Circolare.

**********


1. Nuove aliquote Irpef e calcolo detrazioni fiscali

Al Testo Unico delle Imposte sui redditi, n. 917 del 22/12/1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  1. Fino a 15.000 euro, 23%;

  2. Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;

  3. Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

  4. Oltre 50.000 euro, 43%.


Pertanto la principale novità riguarda le aliquote da applicare ai relativi scaglioni di reddito, che si riducono da 5 a 4.

Cambia il calcolo delle detrazioni fiscali, che a far data dal 01 gennaio 2022 sarà effettuato nel seguente modo, secondo il seguente schema riassuntivo:


a) Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati (come da nuovo articolo 13 TUIR) (schema riassuntivo)

Detrazione annua (espressa in euro)

Limite di reddito annuo (espresso in euro)

1.880

Fino a 15.000 (l’ammontare della detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro o se a tempo determinato a euro 1.380)

1.910+((1.190*(28.000-RC)/13.000))

Oltre 15.000 fino a 28.000

1.910 * (50.000-RC)/22.000

Oltre 28.000 fino a 50.000

0

Oltre 50.000

Detrazione spettante + 65 euro

Superiore a 25.000 ma inferiore a 35.000



b) Nuova detrazione per i redditi da pensione (art. 13 comma 3, lettere a), b) e c) TUIR)

Detrazione annua (espressa in euro)

Limite di reddito annuo (espresso in euro)

1.955

Per redditi fino a 8.500 (l’ammontare della detrazione spettante non può essere inferiore a 713 euro)

700 + ((1.255*(28.000 - RC)/19.500))

Oltre 8.500 ma non a 28.000

700 * (50.000-RC)/22.000

Oltre 28.000 fino a 50.000

0

Oltre 50.000

Detrazione spettante + 50 euro

Superiore a 25.000 ma non superiore a 29.000


c) Nuova detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi (art. 13 comma 5 lettere a), b) se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e) compensi per attività libero professionale intramuraria del personale dipendente SSN ecc), f) (indennità, i gettoni presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio delle pubbliche funzioni ecc), g) (indennità percepite dai membri del Parlamento ecc), h) (le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzione previdenziale) e i) (altri assegni periodici), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l)

Detrazione annua (espressa in euro)

​Limite di reddito annuo (espresso in euro)

​1.265

​Fino a 5.500

​ 500 + ((765*(28.000 - RC)/22.500))

Oltre 5.500 fino a 28.000

500* (50.000-RC)/22.000

​ Oltre 28.000 fino a 50.000

0

Oltre 50.000 Detrazione spettante + 50 euro

Superiore a 11.000 ma non superiore a 17.000


d) Detrazioni per familiari a carico

La riforma sulle detrazioni per i familiari a carico è dettata dal Decreto Legislativo n.230 del 21 dicembre 2021, che ha introdotto l’Assegno Unico Universale quale forma di sostegno per le famiglie con figli a carico minorenni e, a determinate condizioni, per i figli maggiorenni fino al compimento del 21° anno di età. L’erogazione dell’Assegno, che decollerà il prossimo 1° marzo 2022, avrà come conseguenza che scompariranno in busta paga gli Assegni per il nucleo famigliare e le detrazioni per i figli a carico, essendo per l’appunto sostituiti dall’Assegno Unico Universale, che sarà erogato direttamente da Inps.


Sia l’Assegno Ponte, che le detrazioni per i suindicati familiari a carico continueranno ad essere riconosciuti in busta paga fino al 28 febbraio 2022. A decorrere dal 1° marzo:

  • resteranno le detrazioni per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;

  • non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione della detrazione (pari a 400 euro) per ogni figlio portatore di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 e per coloro che hanno più di tre figli a carico (aumento di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo);

  • scomparirà l’ulteriore detrazione in presenza di almeno quattro figli a carico.

  • Si rimanda alla nostra Circolare sull’Assegno Unico Universale, per ulteriore informazioni di dettaglio.


e) Trattamento Integrativo fiscale

Per quanto concerne il Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati previsto, nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, dal Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 21 del 2 aprile 2020, viene riconosciuto per i redditi fino a 15.000 euro (qualora l’imposta lorda, calcolata secondo quanto prevede il legislatore e con le esclusioni previste, sia superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del TUIR).


Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro, ma non superiore a euro 28.000, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 comma 1, delle detrazioni di cui all’articolo 15 comma 1 lettere a) e b) e comma 1 ter del tuir, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15 comma 1 lettera c) e 16-bis del Tuir, nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda.

Il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la sommatoria delle detrazioni qui sopra elencate e l’imposta lorda.


A titolo esemplificativo, elenchiamo le detrazioni da prendere in considerazione ai fini del calcolo:

  • Detrazioni per i familiari a carico (limitatamente a quelle che restano in vigore);

  • Detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati;

  • “per interessi passivi ed oneri accessori corrisposti a seguito di prestiti o mutui agrari (limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);

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