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Agevolazioni contributive per promuovere l’occupazione in aree svantaggiate

Circolare n.8/2025


Richiamiamo la vostra attenzione su due misure che prevedono agevolazioni contributive per l’occupazione in aree svantaggiate:

 

1)    Decontribuzione SUD PMI, previsto dalla Legge di Bilancio 2025, art. 1 commi 406 e seguenti e come indicazioni fornite dalla Circolare Inps n. 32/2025; (pagina 1 e seguenti)

2)   Bonus ZES, per assunzioni a tempo indeterminato di over 35 disoccupati da almeno 24 mesi, come da D.L. n. 60/2024 art. 24 (cosiddetto “Decreto Coesione”), al via libera grazie alla pubblicazione del 21 febbraio 2025 del Decreto Attuativo del 07 gennaio 2025. (pagina 8 e seguenti)

 

Decontribuzione SUD PMI

 

La Legge di Bilancio 2025 all’articolo 1, comma 406 e seguenti ha previsto per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

Rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni ei euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato I del Regolamento (UE)2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014).

Al riguardo si ricorda che, in favore dei datori di lavoro che svolgono attività di impresa occupando più di 250 dipendenti, o che superino le citate soglie previste sul fatturato e/o bilancio annuo, è previsto il diverso esonero contributivo di cui all’art. 1 commi 413 e seguenti della Legge di Bilancio 2025, subordinato però alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Per espressa previsione di legge sono esclusi dall’ambito di applicazione della misura in argomento i datori di lavoro che stipulino contratti di apprendistato.

L'esonero di cui al comma 413 è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

L’Inps con apposita circolare del 30 gennaio 2025 ha fornito indicazioni e istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell’esonero contributivo.

Il beneficio spetta, per i soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati alla data del 31 dicembre 2024, a condizione che la sede di lavoro sia ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro, titolare di una matricola aziendale il cui indirizzo è coincidente con la sede legale ubicata in regioni non rientranti nell’ambito dell’applicazione della norma, abbia una o più unità operative ubicate nelle citate regioni del Mezzogiorno, è necessario che la Struttura territorialmente competente dell’INPS, a seguito di specifica richiesta da parte dello stesso datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, avente il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”, e che avrà validità dal 1° gennaio 2025 e con fine validità 31 dicembre 2029.

L’esonero in trattazione è riconosciuto:

-       Per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali, per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;

-       Per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;

-       Per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;

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