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Determinazione per l’anno 2025 dei minimali e massimali per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti

Circolare n.7/2025


Con Circolare n. 26/2025, l’Inps ha comunicato i valori del limite minimo di retribuzione giornaliera per l’anno 2025, nonché l’aggiornamento degli altri valori in genere di riferimento per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e di assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Con la seguente informativa vengono riportati, in particolare:

-       Il valore del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;

-       Il valore del minimale retributivo per la generalità dei lavoratori dipendenti;

-       Il minimale orario per dipendenti part-time;

-       La quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%;

-       Il minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere;

-       Gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;

-       La rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per le prestazioni di maternità obbligatoria;

-       La retribuzione annua per il congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001;

-       I valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri dei lavoratori dello spettacolo.

 

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Per l’anno 2025, l’Istituto, ha comunicato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile da applicarsi ai lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie nonché a coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo.

Pertanto, tenuto conto dell’aggiornamento della base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat, per l'anno 2025, il massimale in commento è pari a € 120.606,90, che arrotondato all’unità di euro è pari a

 € 120.607,00

Il massimale opera anche ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992.

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