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Bonus Under 35 – Circolare Inps 57/2020

Come noto la L. 160/2019, modificando l’art. 1 comma 102 della L. 295/2017, ha previsto, per le nuove assunzioni effettuate nel 2019 e 2020, di lavoratori fino a 35 anni di età (34 anni e 364 giorni), l’applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Condizione “base” è che l’assunzione avvenga con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti. Al verificarsi delle altre condizioni previste, l’agevolazione sarà applicabile per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione del lavoratore e potrà essere riconosciuta, per l’eventuale periodo residuo, ad eventuali altri datori di lavoro che procedano all’assunzione del medesimo soggetto.


Dal 2021, il limite anagrafico utile all’applicazione dell’esonero sarà individuato nei 30 anni di età.


Con l’emanazione della presente circolare, l’Inps dispone il conguaglio in Uniemens, a partire dal mese di competenza di aprile 2020, per il bonus oggetto di trattazione.


Di seguito si riportano, in sintesi, i punti di maggior interesse della circolare richiamata in oggetto.


L’esonero contributivo in trattazione, sotto il profilo soggettivo, è “dedicato” all’assunzione di giovani lavoratori che nel corso dell’intera vita lavorativa, non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.


Per quanto concerne la normativa comunitaria, il beneficio costituisce un intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.


Pertanto, è necessario precisare che la norma non determina un vantaggio a favore di alcune imprese, settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.


Datori di lavoro interessati

Privati (imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni, ONLUS, enti pubblici economici, ecc.)


NO Pubbliche amministrazioni e datori di lavoro domestici.


Durata Agevolazione: 36 mesi

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