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Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Circolare 2 - 3° settimana di contenimento


Oggetto: DPCM 11 marzo 2020 recante Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.


Il nuovo decreto introduce delle misure integrative rispetta a quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020 e dal DPCM 9 marzo 2020 (si veda Circolare 1 – 3° settimana) con effetto dal 12 al 25 marzo. Decorso tale periodo, per le misure integrate dal decreto tornerà valido quanto previsto dai due precedenti DPCM, sino al 3 aprile 2020.


Misure previste sull’intero territorio nazionale:

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte a distanza;

  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

  • si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, con adozione di strumenti di protezione individuale;

  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; - per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;


In relazione a quanto disposto in ordine alle attività produttive e alle attività professionali sono favorite quindi ben accette le intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.


Nell’ipotesi in cui non fosse possibile svolgere l’attività lavorativa con la modalità agile, si ricorda che è consentito lo spostamento per esigenze lavorative inderogabili. A tal fine si raccomanda di compilare l’auto-dichiarazione (lato lavoratore) e l’autocertificazione (lato datoriale), in modo da preservarsi da possibili contestazioni e non subire rallentamenti durante gli accertamenti.


Per quanto riguarda l’applicazione del lavoro agile, invece, sarà necessario compilare l’autocertificazione relativa all’applicazione del lavoro agile (che andrà caricata sul sito del Ministero del Lavoro in sostituzione dell’accordo sottoscritto tra le parti) e inoltrare al dipendente l’informativa resa disponibile sul sito dell’Inail unitamente all’informativa sull’applicazione del lavoro agile.

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