top of page

Ordinanza Regione Lombardia - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza COVID19

Oggetto: Ordinanza Regione Lombardia n. 546 del 13/05/2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19.


In allegato si trasmette l’ordinanza della Regione Lombardia n. 546 del 13/05/2020 attraverso la quale la Regione “ordina” l’osservanza di precise prescrizioni in tema di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19 al fine di contrastare la diffusione del virus, prevenire rischi di contagio e, dunque, di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro attraverso l’adozione di misure che garantiscano adeguati livelli di sicurezza.


Le disposizioni dell’ordinanza in oggetto, producono effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020, salvo proroga del termine disposta con successiva Ordinanza (art. 2 lett.a)


L’art. 1 dell’ordinanza n. 546 del 13/05/2020 consultabile anche al seguente link, dispone:


Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)


I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:


a) il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.


b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 2 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

Vuoi saperne di più?

Iscriviti a studiopiceci.it per continuare a leggere questi post esclusivi.

Post recenti

Mostra tutti

Rapporto biennale Pari Opportunità

Notizia Flash n. 14/2024 Il Codice delle Pari Opportunità, entrato in vigore nel 2006, dispone l’obbligo per le società pubbliche e private che occupino oltre cinquanta dipendenti di redigere su base

bottom of page