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Indicazioni Inps sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cassa integrazione

Oggetto: Prime indicazioni Inps sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione


Con una circolare l’Inps ha fornito le prime indicazioni per l’applicabilità di quanto prevede l’articolo 3 del Decreto n. 104/2020 dello scorso agosto. Come già preannunciato nella precedente circolare, il suddetto articolo 3 riconosce, in favore dei datori di lavoro del settore privato e con esclusione di quello agricolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2020, a condizione che non vengano richiesti nuovi interventi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge.


Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere a questo esonero i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale secondo la disciplina posta in relazione alla emergenza epidemiologica da Covid-19 (ai sensi degli articoli da 19 a 22-quienques del Decreto Legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e successive modificazioni) prevedendone l’estensione della misura anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, purché abbiano fatto richiesta di tali strumenti in data antecedente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 104/2020), o in alternativa, richiesti in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio 2020.


Ai fini della verifica del rispetto del presupposto che rende possibile il riconoscimento dell’esonero in trattazione, è necessario fare riferimento alle singole matricole Inps attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale.


Conseguentemente, l’importo dell’esonero potrà essere fruito nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti sopra richiamati. Inoltre, i datori di lavoro che optano per questo esonero non possono più richiedere i nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 104/2020 (vale il principio della alternatività).


Assetto e misura dell’esonero

L’ammontare dell’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

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