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Comunicazione obbligatoria all’Ispettorato Territoriale del Lavoro dei rapporti di lavoro autonomo

Circolare n.2/2022


Oggetto: Comunicazione obbligatoria all’Ispettorato Territoriale del Lavoro dei rapporti di lavoro autonomo occasionale e specifica sui dati da comunicare entro il 18 gennaio


L’articolo 13 del Decreto Legge n. 146/2021, convertito nella legge n. 215/2021, ha reso obbligatoria la preventiva comunicazione all’Ispettorato dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’impiego di tali lavoratori. Con Nota dell’11 gennaio 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha definito l’ambito di applicazione della norma, dettando le prime indicazioni operative al fine di un corretto adempimento dell’obbligo.


Ambito di applicazione

Il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

La disposizione riguarda i lavoratori inquadrabili nella tipologia contrattuale prevista dall’art. 2222 codice civile (prestatore d’opera autonomo occasionale) e sottoposti, in ragione della occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lettera l) del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi).


Restano esclusi pertanto:

  • I rapporti di lavoro subordinato;

  • Le collaborazioni coordinate e continuative ex art. 2 comma 1 D.Lgs n. 81/2015;

  • I rapporti di lavoro instaurati ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (Prestò e Libretto Famiglia), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;

  • Le professioni intellettuali, e svolte in regime di Partita Iva;

  • I rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale” ( si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d’opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale), comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, rispetto ai quali la Legge n. 233/2021 di conversione del D.L. n. 152/2021 (Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale di ripresa e di resilienza), ha introdotto una speciale disciplina concernente l’obbligo di comunicazione, “effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”.

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