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Illegittimo anticipare quote mensili del trattamento di fine rapporto in busta paga

Aggiornamento: 26 mag

Notizia Flash n.14/2025


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con propria nota n. 616/2025, ha chiarito che non è legittimo corrispondere mensilmente quote di trattamento di fine rapporto in busta paga, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

In modo particolare, si sottolinea che la normativa di legge che aveva introdotto il cosiddetto “QUIR” (quota integrativa della retribuzione, introdotta nel 2015 attraverso un meccanismo che permetteva, ai lavoratori del settore privato richiedenti, la liquidazione mensile delle quote di trattamento di fine rapporto) non esiste più.

La legge n. 190/2014 (cd. legge di Stabilità per il 2015) aveva in effetti introdotto la misura soltanto in via sperimentale ed è stata attiva dal 1° marzo 2015 fino al 30 giugno 2018.

La misura pertanto oggi non esiste più, per decadenza della norma di legge che l’aveva introdotta solo in via sperimentale, e non più prorogata.

Ogni forma di anticipazione in busta paga del trattamento di fine rapporto deve rispettare i vincoli dell’articolo 2120 del Codice Civile.

In questo contesto l’Ispettorato ribadisce che la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto una anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva, con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.

Qualsiasi erogazione al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 2120 del Codice Civile rappresenta, pertanto, una violazione delle norme di legge.

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