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Ripresa versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per emergenza Covid-19

L’INPS con un messaggio del 20 luglio n. 2871 detta istruzioni sulla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in base alle disposizioni di legge, rammentandone altresì i termini di versamento.


A tal fine distingue:

  • Le aziende con dipendenti;

  • Artigiani e commercianti;

  • Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione Separata.


Aziende con dipendenti

Per i contributi sospesi relativi alle aziende con dipendenti, il pagamento dovrà essere effettuato entro il prossimo 16 settembre tramite modello F-24, compilando la sezione Inps con utilizzo del codice contributivo “DSOS” ed esponendo la matricola aziendale seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 - N967 - N968 - N969 – N970 – N971 – N972 – N973).


Nel caso in cui si usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, occorre compilare più righe nel modello F-24, una per ogni periodo oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.


Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto agli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, si ribadisce, che gli stessi dovranno essere assolti entro il 16 settembre (entro il 31 luglio per le aziende del settore fluorvivaistico).


Artigiani e commercianti

Posto che sono interessati dalla sospensione i contributi dovuti dagli artigiani e commercianti alla scadenza del 18 maggio 2020 (I trimestre 2020), gli stessi devono presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’Inps al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” – “Tutti i Servizi” – “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica Covid-19”. Nell’istanza deve essere indicato il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere effettuata la verifica di sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi). Il termine di versamento è il 16 settembre 2020, in una unica soluzione oppure in quattro rate in caso di rateizzazione.

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