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Novità e chiarimenti su lavoratori fragili

Oggetto: Novità e chiarimenti su lavoratori fragili, quarantene obbligatorie con sorveglianza attiva, permanenze domiciliari fiduciarie con sorveglianza attiva, congedo straordinario per genitori lavoratori dipendenti


Si riportano aggiornamenti in merito, sulla base della evoluzione normativa anche alla luce dei recenti chiarimenti Inps.


1) La tutela riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico in condizioni di particolare fragilità

L’articolo 26 del Decreto n. 18/2020 (cd. Cura Italia) ha previsto, per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992), l’equiparazione dell’intero periodo di assenza a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.


La condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità di cui al citato articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992, può anche essere attestata dagli organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. La tutela in questione è stata riconosciuta ai lavoratori considerati fragili, per i periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020. Un emendamento al Decreto n. 104/2020 (cd. Decreto Agosto), inserito durante l’iter di conversione in legge del testo, ha modificato il predetto articolo 26 sui lavoratori fragili, prevedendo per queste tipologie di lavoratori, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile anche “attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai

contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.


La legge n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio per il 2021) ha esteso la tutela prevista per i lavoratori fragili per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, ribadendo lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. L’equiparazione a degenza ospedaliera delle assenze documentate dei lavoratori considerati “fragili” diventa una ipotesi prevista in ogni caso per tutti quei lavoratori che non possono lavorare in modalità agile, neppure attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. I soggetti interessati sono tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che versano in condizioni di fragilità, con esclusione degli iscritti alla Gestione Separata.


2) Novità dal 01 gennaio 2021 per i lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria

Per quanto concerne la generalità dei lavoratori del settore privato, posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione di malattia da parte dell’Inps, la Legge di Bilancio ha

eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”,

precedentemente previsto per l’anno 2020.


3) Congedo straordinario per genitori lavoratori dipendenti

L'articolo 22-bis del D.L. n. 137/2020 (cd. Decreto Ristori) inserito in sede di conversione in legge dello stesso, ha previsto (in favore dei genitori lavoratori dipendenti), un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle cd. zone rosse.


Analogo congedo è stato previsto, per tutto il territorio nazionale, a favore dei genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ex. art. 4, L. n. 104/1992), durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura con un provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche.

Per ottenere il beneficio è necessario presentare apposita domanda telematica a Inps, che potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi non anteriori al 9 novembre 2020.

Destinatari del congedo straordinario sono i soli genitori lavoratori dipendenti.


Sono pertanto esclusi i genitori lavoratori autonomi ed i genitori iscritti alla Gestione separata.

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma mai in contemporanea negli stessi giorni di sospensione delle attività in presenza; non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio.

In ogni caso il congedo può essere fruito solo se non sia possibile prestare il lavoro in modalità agile.


Durata del congedo e importo dell’indennizzo

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