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Esonero contributivo “Under 36”

A seguito dell’autorizzazione del 16 settembre scorso da parte della Commissione Europea, l’Inps ha reso note le istruzioni per usufruire dell’esonero contributivo “Under 36”, per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021 di giovani che non abbiano compiuto 36 anni alla data di assunzione, esonero previsto dalla Legge di Bilancio per il 2021 n. 178/2020, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile.


L’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, a prescindere dalla circostanza che assumono o meno la natura di imprenditore. L’incentivo non è riconosciuto alle imprese del settore finanziario, con codice Ateco 64, 65 e 66, in quanto fanno parte della sezione “K” escluse espressamente da questo esonero; l’esonero non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione. Ricordiamo che la misura non si applica per i rapporti di apprendistato, per i contratti di lavoro domestico, e per l’assunzione con contratto di lavoro intermittente.


Coordinamento con altri incentivi

Questo esonero, traendo la sua disciplina dall’esonero strutturale giovanile di cui all’articolo 1 commi da 100 a 108, 113 e 114 della legge di Bilancio 2018, “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.


Pertanto questa misura non è cumulabile, ad esempio con:

  • L’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni di cui alla L. 92/2012 art. 4 commi da 8 a 11;

  • L’incentivo all’assunzione rivolto alle donne cosiddette “svantaggiate”, come previsto dalla Legge di Bilancio 2021;

  • Decontribuzione Sud, per i medesimi lavoratori.


Misura dell’incentivo

La misura dell’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per un periodo di trentasei mesi. L’esonero invece spetta per quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni seguenti: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.


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