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Esonero contributivo Inps 0,80% a favore dei lavoratori dipendenti

Notizia Flash n.22/2022


Oggetto: Esonero contributivo Inps 0,80% a favore dei lavoratori dipendenti cessati, assunti e/o riassunti in corso di mese


Come già preannunciato nella nostra Circolare del 18 gennaio 2022, l a Legge di Bilancio n. 235 del 30 dicembre 2021, all'articolo 1 comma 121 ha previsto, in via sperimentale per il solo anno 2022, un esonero contributivo dello 0,80% sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori.


Tale esonero contributivo spetta a tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro assumano o meno la natura di imprenditore.


La misura agevolata trova applicazione nel periodo temporale fisso e appositamente predeterminato dalla norma in trattazione (gennaio 2022/dicembre 2022), purché venga rispettato il limite di retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di Euro 2.692,00, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Per espressa previsione della norma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.


Con le buste paga del mese di maggio 2022 si procede con l’applicazione della misura e con il conguaglio dei mesi pregressi (da gennaio 2022 ad aprile 2022).

La circolare Inps n. 43/2022 non fornisce istruzioni operative con riferimento alla gestione delle diverse casistiche.


Nell’attesa di eventuali ulteriori indicazioni esplicative e operative si evidenziano le seguenti particolarità


1) Rapporti di lavoro cessati en tro il 30 aprile 2022

Per i rapporti di lavoro già cessati al 30 aprile 2022, si procede con la riapertura dei conguagli già effettuati al fine di riconoscere, per i mes i pregressi, tale misura esonerativa (qualora spettante), ai dipendenti non più in forza. Questo comporterà l’eventualità di dover corrispondere al dipendente un netto in busta paga, conseguente all’aggiornamento del suo conguaglio.


2) Tredicesima mensilità, in caso di dipendenti cessati

Con riferimento al calcolo dell’esonero sulla tredicesima mensilità erogata ai sima mensilità erogata ai dipendenti cessati, l’Inps ha chiarito che sarà possibile accedere alla riduzione dipendenti cessati, l’Inps ha chiarito che sarà possibile accedere alla riduzione solo qualora il relativo ammontare non superi nel mese di erogazione l’importo solo qualora il relativo ammontare non superi nel mese di erogazione l’importo di Euro 224,00 (pari all’importo di Euro 2.692,00/12).di Euro 224,00 (pari all’importo di Euro 2.692,00/12).

Pertanto per il calcolo dei ratei di tredicesima mensilità, si procederà alla verifica l calcolo dei ratei di tredicesima mensilità, si procederà alla verifica della spettanza dell’esonero, in funzione del limite mensile di Euro 224,00, per della spettanza dell’esonero, in funzione del limite mensile di Euro 224,00, per i ratei maturati.


3) Erogazione somme post-cessazione

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