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Convalida delle dimissioni da parte di genitori lavoratori necessaria anche durante il periodo di prova

Notizia Flash n.24/2025


Con Nota n. 14744/2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che la convalida delle dimissioni di cui all’art. 55, comma 4 del D. Lgs. n. 151/2001 è necessaria anche durante il periodo di prova.


La convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si inserisce all’interno di un complesso quadro normativo volto a rafforzare i diritti connessi alla maternità e paternità, configurandosi come uno strumento di tutela volto a garantire la genuinità della volontà della lavoratrice o del lavoratore in un momento particolarmente delicato della vita familiare. La convalida è ritenuta un importante strumento di garanzia per la libertà di scelta del genitore lavoratore durante il periodo tutelato. Di conseguenza, le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore madre o padre nei primi tre anni di vita del bambino, devono essere convalidate presso l’Ispettorato del lavoro o convalidate dall’ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell’art. 55 comma 4 del D.lgs. n. 151/2001, anche se presentate durante il periodo di prova.

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