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Circolare 3 - Decreto-Rilancio

Circolare 3 - misure fiscali del c.d. Decreto Rilancio


Oggetto: Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34


A conclusione delle circolari aventi ad oggetto il c.d. Decreto Rilancio, con la presente circolare si riportano i principali interventi di carattere fiscale contenuti nel disposto normativo in oggetto, tra cui spicca l’ulteriore proroga dei versamenti tributari e contributivi sospesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.


Titolo VI: Misure fiscali (artt. 119-164)

ULTERIORE PROROGA DEI VERSAMENTI SOSPESI RELATIVI A MARZO, APRILE E MAGGIO (Art. 126 - 127)

Con il c.d. Decreto Rilancio sono stati prorogati ed uniformati i termini dei versamenti sospesi dai precedenti decreti - Decreto Cura Italia per quanto riguarda la sospensione dei versamenti di marzo e Decreto Liquidità per quelli relativi ad aprile e maggio.


I versamenti oggetto della sospensione relativi alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali così come ai premi per l’assicurazione obbligatoria e al versamento dell’IVA, saranno da effettuarsi, senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020; o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.


Di seguito si riportano, suddivise per mesi, le scadenze suddivise per mese con indicazione dei destinatari, dell’oggetto della sospensione, del periodo sospeso e della nuova data di versamento ora uniformata.


SCADENZA VERSAMENTI RELATIVI A MARZO, APRILE E MAGGIO 2020


CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO (ART. 120)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 €, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per:

  • il rifacimento di spogliatoi e mense;

  • la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;

  • l'acquisto di arredi di sicurezza;

così come gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa; l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.


Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate verranno stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta.


CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (In seguito DPI) (ART. 125)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, così come per l’acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori.

Il credito spetta nel limite di 60.000 € per ciascun beneficiario, nel limite di 200 milioni di euro per l’anno 2020.


Sono ammissibili a generare credito le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 relative:

  • alla sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

  • all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; - all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

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