Notizia Flash n. 12/2023
Oggetto: Istruzioni per il pagamento del ticket di licenziamento in caso di dimissioni del padre lavoratore durante il periodo protetto dal divieto di licenziamento e attivazione in via sperimentale della nuova Procedura di domanda NASpI
Facciamo seguito alla nostra Notizia Flash n. 09 del 06 aprile 2023, in cui abbiamo affrontato il tema del pagamento del ticket di licenziamento in caso di dimissioni durante il periodo protetto da parte del lavoratore padre, che ha fruito e/o fruisce del congedo obbligatorio padre e/o del congedo alternativo alla madre.
L’Inps, con messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023, ha dettato le istruzioni operative per il pagamento del ticket di licenziamento in caso di dimissioni del padre lavoratore intervenuto durante il periodo tutelato dalla legge.
L’Inps fa presente che nel caso di dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità obbligatorio (n. 10 giorni fruibili anche in modo non continuativo a far data da due mesi antecedenti la data presunta del parto e fino a cinque mesi dal parto effettivo) e nel periodo di congedo di paternità alternativo alla madre, e ciò fino al compimento di un anno di età del bambino, esiste in generale il divieto di licenziamento.
Il licenziamento intimato durante tale periodo protetto è nullo.
Inoltre, durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, in caso di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore che fruisce del congedo di paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo, il lavoratore “ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.
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