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Referendum popolare di giugno 2025 e gestione permessi elettorali

Circolare n.13/2025


Con la presente vogliamo fornirvi una sintesi dei quesiti che verranno posti ai cittadini nel Referendum in oggetto dei giorni 8 e 9 giugno 2025, su lavoro e cittadinanza.

I quesiti sono in totale cinque e sono tutti abrogativi, con l’obiettivo di modificare o eliminare specifiche disposizioni di legge attualmente in vigore.

Il primo quesito riguarda il contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione, con il ripristino della possibilità di reintegro nel posto di lavoro per i dipendenti licenziati senza giusta causa, superando le norme introdotte dal Jobs Act, che prevedevano solo una indennità economica.

Il testo del quesito è il seguente: “Volete voi l’abrogazione del D.lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 (...) recante: “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, nella sua interezza?”

Il quesito propone quindi di tornare al sistema precedente al Jobs Act, ripristinando la possibilità per il giudice di ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore assunto dopo il 7 marzo 2015, in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo.

Qualora approvato, il referendum comporterebbe l’abrogazione totale del Decreto Legislativo n. 23/2015, eliminando le tutele crescenti e consentendo di applicare per tutti i lavoratori il sistema di tutela reale, basato sulla valutazione del giudice e, in alcuni casi, sul reintegro del lavoratore licenziato nel posto di lavoro.

Il secondo quesito riguarda i lavoratori delle piccole imprese, chiedendo di eliminare il limite massimo all’indennizzo in caso di licenziamento illegittimo, lasciando maggiore libertà al giudice nel calcolo dell’indennità risarcitoria.

Il testo del quesito è il seguente: “Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti dal datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?

Qualora approvato, il quesito eliminerebbe i vincoli normativi al risarcimento, aumentando potenzialmente le tutele economiche per chi lavora presso i piccoli datori di lavoro, in caso di licenziamento ingiustificato.

Il terzo quesito propone l’abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi, tornando a vincoli più rigidi per il loro utilizzo, al fine di contrastare le forme di precarizzazione.

Il testo del terzo quesito è il seguente: “Volete voi che sia abrogato l D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole (...), Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?

Se il quesito risultasse approvato, si tornerebbe ad un sistema in cui ogni contratto a temine dovrà essere giustificato da esigenze concrete, riducendo così la flessibilità per le imprese. Il quesito, cioè, propone di rendere obbligatoria la presenza di una causale giustificativa fin dall’inizio del contratto a termine e limitando l’autonomia delle parti nel definirla.

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