Obbligo di informativa ai lavoratori in smart working
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Circolare n.14/2026
La legge n. 34 del 11 marzo 2026 (legge annuale sulle piccole e medie imprese), in vigore dal 07 aprile 2026, ha apportato una modifica molto importante all’articolo 3 del D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) inserendo, nel nuovo comma 7-bis, l’obbligo, per i datori di lavoro, di consegnare ai lavoratori in smart working una informativa scritta, nella quale vengono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Tale informativa va consegnata con cadenza almeno annuale sia al lavoratore “smart worker” che al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Allo stesso tempo, ha apportato una modifica all’articolo 55 del D.lgs. 81/2008, definendo le sanzioni per la violazione del precitato obbligo.
La disciplina sanzionatoria in caso di mancata ottemperanza prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 euro a 7.403,96 euro.
L’adempimento era già esistente, pertanto il dovere di informare i lavoratori in smart working sulle norme in materia di salute e sicurezza, era già previsto all’articolo 22 della legge n. 81/2017 (la legge sul lavoro agile). La novella legislativa ha trasformato tale obbligo in una prescrizione pienamente sanzionabile se non attuata o attuata in modo non appropriato.
Viene introdotto uno specifico profilo di attenzione con riguardo al rischio connesso all’utilizzo di videoterminali, il quale deve essere espressamente individuato e adeguatamente declinato nell’informativa prevista dal nuovo comma 7-bis dell’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008.
Ricordiamo che la disciplina generale in tema di salute e sicurezza riconducibile all’utilizzo di videoterminali è contenuta negli artt. compresi tra il 172 e il 179 del D.lgs. n. 81/2008.
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