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Innalzamento contributo giornaliero esonero disabili ex L. 68/99

Oggetto: Innalzamento contributo giornaliero esonero disabili ex L. 68/99 e chiarimenti su calcolo del contributo di licenziamento


Con la presente si richiamano, brevemente, alcune importanti novità riguardanti il collocamento obbligatorio ed il calcolo del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento).


Nuovo importo contributo esonerativo disabili legge 68/99 e aggiornamento importo sanzioni amministrative

Il Ministro del Lavoro Orlando ha firmato due importanti provvedimenti in materia di collocamento mirato. A renderlo pubblico, è una nota dello stesso dicastero.

Nello specifico, il primo di tali provvedimenti riguarda l’importo previsto in caso di autorizzazione all’esonero parziale ex. art. 5 L. 68/99, importo da corrispondere per ciascun disabile non assunto.


In particolare, il provvedimento prevede “l'adeguamento a 39,21 euro dell'importo del contributo esonerativo dovuto dai datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività per essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. Il nuovo importo del contributo decorrerà dal 1° gennaio 2022”.

Sul punto, si auspica l’emanazione di note operative anche da parte degli Uffici Disabili con particolare riferimento agli esoneri già concessi, con scadenza nel 2022.

Con il secondo provvedimento, è stato disposto l’adeguamento delle sanzioni inerenti agli obblighi assunzionali portando “le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso del mancato invio in via telematica agli uffici competenti del prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti" (ex art.9, comma 6 della Legge 68/1999) a 702,43 euro per il mancato adempimento e a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.


Fonte: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Link

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