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Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, per i pensionati ed altre categorie di soggetti

Circolare n.24/2022


Il c.d. Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, ha introdotto, quale misura di sostegno, un’indennità una tantum pari a 200,00 euro destinata ad alcune categorie di lavoratori, in presenza di specifici requisiti.

Di seguito, in sintesi, si riportano i caratteri essenziali della nuova misura, sottolineando che, con riguardo all’applicazione della stessa, si attende un provvedimento dell’Inps.

Si ritiene opportuno precisare che il Decreto dovrà essere convertito in legge, ragion per cui alcuni passaggi delle norme che riporteremo potrebbero essere riviste, soprattutto considerando i molteplici dubbi emersi in fase di prima lettura della normativa.


Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

L’art. 31 del D.L. Aiuti ha introdotto, a favore dei lavoratori dipendenti, “una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200,00 euro”, da riconoscersi, a cura dei datori di lavoro, con la retribuzione del mese di luglio 2022.

L’”una tantum” spetterà una sola volta, anche in caso di più rapporti di lavoro.

L’importo che verrà erogato non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali. Non risulta, inoltre, cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.



Il recupero della somma erogata dai datori di lavoro avverrà attraverso la denuncia Uniemens, da prodursi sulla base delle indicazioni che l’Inps fornirà con apposito provvedimento.

I lavoratori dipendenti, secondo quanto riportato dalla norma, avranno diritto all’una tantum in presenza di specifici requisiti, ovvero:

- Non devono risultare titolari di trattamenti pensionistici né di reddito di cittadinanza;

- Devono aver beneficiato, nel corso del primo quadrimestre del 2022, per almeno un mese, della riduzione dello 0,8% dell’aliquota contributiva IVS (misura introdotta dalla legge di Bilancio 2022, in caso di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro).


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