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Conguagli previdenziali Fringe Benefits 2022

Circolare n.54/2022


Oggetto: Istruzioni per il conguaglio previdenziale dei Fringe Benefits erogati secondo le misure in materia di welfare aziendale adottate con i decreti Aiuti bis e quater.


Con messaggio n.4616/2022 l'Inps fornisce le istruzioni operative per procedere al conguaglio previdenziale in caso di erogazione di fringe benefits il cui limite di esenzione, limitatamente al periodo d’imposta 2022, è stato innalzato sino a 3.000, rammentando che l’innalzamento della soglia di esenzione rileva anche ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale.


Ai fini del conguaglio di fine anno, l’Istituto illustra le tre modalità con cui è possibile effettuare il recupero della contribuzione versata.


In particolare, sarà possibile:

1. agire adoperando la variabile contributiva "FRIBEN" esclusivamente per le denunce di competenza di dicembre 2022;

2. con una regolarizzazione d'ufficio, operata dall'Inps tramite un cassetto bidirezionale, con oggetto "FRINGE BENEFIT FINO A € 3000", presentando una dichiarazione di responsabilità del datore ma esclusivamente nelle denunce di competenza gennaio e febbraio 2023;

3. con le modalità standard di regolarizzazione, per ciascuna competenza interessata e specificando l'imponibile al netto dei fringe benefit nei casi in cui non si potranno applicare le modalità precedenti.


Le tre modalità, specifica l’Inps, sono tra loro alternative.


Di seguito, si esporranno i tratti salienti del messaggio oggetto della presente circolare.


Come noto, l’articolo 3, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 176/2022 (c.d. Decr. Aiuti Quater), ha disposto, per l’anno 2022, l’innalzamento della soglia di esenzione fino a 3.000 euro “del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR”, includendo tra i c.d. fringe benefit, sempre con riferimento all’anno 2022, anche “le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

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