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Legge n. 106/2025: Nuove tutele per soggetti affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Circolare n.18/2025


Con G.U. n. 171/2025, è stata pubblicata la legge n. 106/2025 - “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”. 

La legge, a lungo attesa,  è entrata in vigore lo scorso 09/08/2025 (ad eccezione di alcune misure la cui applicabilità decorrerà solo dal 1° gennaio 2026).

Il provvedimento introduce novità in materia di tutele per lavoratori dipendenti (del settore pubblico e privato) affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Nuove tutele, sono state introdotte anche per i lavoratori autonomi.

Di seguito, in sintesi, si richiamano alcune delle principali novità.

L’art. 1 della L. n. 106/2025 riconosce ai dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, un periodo di congedo della durata di 24 mesi (continuativo o frazionato). Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il testo di legge precisa che, per poter fruire del “nuovo” congedo, occorrerà prima aver “esaurito” i periodi di congedo riconosciuti dalla contrattazione collettiva o da norme di legge. Nello specifico, infatti, l’art. 1 della L. n. 106/2025 dispone che il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.

Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali ma resta ferma  la possibilità di riscatto attraverso la contribuzione volontaria.

In ultimo, ancora l’art. 1, comma 1, fa salve le eventuali disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

Riguardo alla documentazione utile alla richiesta  del congedo, il lavoratore interessato dovrà presentare la certificazione rilasciata dal medico di medicina generale oppure dal medico specialista di una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

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