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Estensione indennità una tantum (art. 22, co. 1 del D.L. n. 115/2022)


Circolare n.43/2022

Con la pubblicazione della circolare n. 111/2022 e del successivo comunicato stampa dell’11/10/2022, l’Inps detta istruzioni operative utili alla fruizione dell’estensione dell’indennità una tantum, già introdotta dal cd. Decreto Aiuti.

Di seguito, si riportano le caratteristiche principali della misura, come emerse dalla lettura dei due documenti richiamati.


Lavoratori beneficiari

L’estensione dell’indennità una tantum, del valore di 200,00 euro, è prevista per quei lavoratori che a luglio 2022 avevano un rapporto di lavoro in essere (anche con altri datori di lavoro) ma non hanno beneficiato dello sgravio contributivo dello 0,80%, in quanto interessati da aventi con contribuzione figurativa integrale da parte dell’Inps.

Tanto premesso, i lavoratori interessati devono:


  • risultare in forza nel mese di ottobre 2022;

  • essere stati destinatari di eventi, con indennità mensile erogata entro i limiti di cui al comma 121 dell’articolo 1, co. 121, della L. n. 234/2021, (ovvero entro il limite pari a 2.692,00 su base mensile), con copertura figurativa integrale a carico Inps fino alla data del 18/05/2022 a causa della quale non hanno beneficiato dell’esonero dello 0,80%.

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