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Indennità di congedo parentale dal 30% all’80%

Circolare n.14/2023


Oggetto: Elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese e nuovi codici evento


Con una recente circolare l’Inps ha dettato le istruzioni operative per l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese e fino al sesto anno di vita del bambino, misura introdotta dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2023) all’articolo 1 comma 359.

L’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando pertanto escluse tutte le altre categorie di lavoratori.


Di conseguenza, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.


Non è aggiunto un mese alla totalità dei mesi di congedo parentale: è solo prevista una elevazione dell’indennità di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i sei anni di vita del bambino (oppure entro i sei anni di ingresso in famiglia, in caso di adozione o di affidamento).


L’Inps sottolinea che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

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